ASO: chi è esonerato dal conseguire l’attestato
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- Date 17 Febbraio 2020
I lavoratori già in costanza di lavoro sono esonerati dal conseguire l’attestato di qualifica professionale per essere assunti come ASO. Andrea Tuzio ci spiega chi ne ha diritto e come dimostrarlo.
Intervista ad Andrea Tuzio su Odontoiatria33 del 17 febbraio 2020 di Norberto Maccagno
Tra le norme contenute nel DPCM di istituzione della figura professionale dell’ASO, c’è quella che garantisce agli Assistenti in costanza di lavoro da 36 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni al 21 aprile 2018 (data di entrata in vigore del DPCM), di essere esonerati dal conseguire l’attestato di qualifica necessario per poter essere assunti come ASO. Ma come si dimostra di essere in possesso del requisito che esonera dal frequentare il corso e sostenere l’esame di qualifica?
A risponderci è Andrea Tuzio, consulente OMCeO Roma e responsabile del Centro di formazione Alter Formazione. “A dimostrare di avere i requisiti è lo stesso lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro che degli eventuali ispettori in caso di verifica nello studio”, spiega il dott. Tuzio.
“E’ il lavoratore che deve farsi carico di avere a disposizione la documentazione che comprovi i 36 mesi di esperienza professionale, non essendo previsto nessun riconoscimento da parte di un ente terzo. Il DPCM non ha previsto espressamente quale sia tale documentazione, ma sicuramente i Consulenti del Lavoro possono essere di grande aiuto in tal senso”. Tra le modifiche che il Ministero intenderebbe apportare al DPCM, stando alle indiscrezioni raccolte da Odontoiatria33, ci sarebbe anche la volontà di indicare chiaramente i documenti necessari per dimostrare di essere in possesso dei requisiti che consentono l’esonero. In attesa di chiarimenti ufficiali, il dott. Tuzio consiglia: “bisogna innanzitutto fare riferimento al contratto di lavoro in cui sia chiaramente specificata la mansione di Assistente di Studio Odontoiatrico, con relative buste paga”.
Altra documentazione “a supporto” può essere considerata la seguente, sostiene l’esperto:
- tariffe liquidate dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti con codice INAIL 0311 (Attività sanitarie e sociali) e non codice 0722 (Attività d’ufficio – personale amministrativo);
- modello C2 storico del Centro per l’Impiego indicante il percorso del lavoratore con l’elenco dei rapporti di lavoro effettuati in un determinato periodo e ordinati per data decrescente;
- adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) da parte del datore di lavoro per la specifica tipologia del rischio (in particolar modo rischi chimico e biologico), con visite mediche (idoneità alla mansione), corsi di formazione ”rischio alto”, Documento Valutazione dei Rischi, etc…”
Una volta raccolti i documenti che comprovano la costanza di lavoro come Assistente alla Poltrona (attenzione, questa è l’unica mansione ammessa dal DPCM) cosa deve richiedere il datore di lavoro all’ASO prima di assumerla, o per evitare di doverle fare frequentare il corso per poter sostenere l’esame per ottenere la qualifica entro il 20 aprile 2021?
“L’articolo 11, comma 2 del DPCM 9 febbraio 2018 -continua il dott. Tuzio- prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad acquisire dal lavoratore la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’esenzione dal conseguimento dell’attestato di qualifica.
In sede di prima applicazione (per chi era in costanza di lavoro all’entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018, ovvero al 21 aprile 2018) la documentazione doveva essere acquisita entro il 21 ottobre 2018 ovvero entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto”.
Infine, per il lavoratore che può dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l’esenzione dal conseguimento dell’attestato di qualifica se vorrà conseguire comunque l’attestato, magari per andare a lavorare all’estero, dovrà frequentare le 700 ore di corso per poi sostenere l’esame oppure gli verranno scontate delle ore?
“Il DPCM prevede che chi possiede i 36 mesi sia esentato dall’obbligo del conseguimento dell’attestato di qualifica. La possibilità di vedersi ridotta in tutto o in parte la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato, con modalità previste dalle singole Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, è solo per chi non possiede i 36 mesi di attività lavorativa nei 5 anni che precedono l’entrata in vigore del DPCM (ovvero dal 22 aprile 2013 al 21 aprile 2018)”.
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