ASO: la questione del riconoscimento dei titoli e dell’attività svolta
ASO: la questione del riconoscimento dei titoli e dell’attività svolta
Intervista ad Andrea Tuzio su Odontoiatria33 del 12 dicembre 2019 di Norberto Maccagno
Sulle scadenze legate alla figura dell’ASO, il dott. Andrea Tuzio, consulente OMCeO Roma e responsabile del Centro di formazione Alter Formazione, ci aveva aiutato a capire nella video intervista che trovate a questo link.
In sintesi, fino al 20 aprile 2020 lo studio odontoiatrico potrà assumente una ASO priva dell’apposito titolo. L’ASO assunta in “deroga”, avrà poi 36 mesi di tempo dalla data di assunzione per frequentare un corso di formazione riconosciuto dalla Regione presso un Ente di formazione accreditato e sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica di Assistente Studio Odontoiatrico.
Di conseguenza, il termine ultimo in cui è possibile conseguire l’attestato per una ASO assunta senza qualifica entro il 20 aprile 2020 (ultimo giorno utile) è il 20 aprile 2023.
Per coloro che invece alla data del 21 aprile 2018 si trovavano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e che non possedevano i 36 mesi di attività lavorativa negli ultimi 5 anni, l’attestato di qualifica deve essere acquisito entro e non oltre il 20 aprile 2021, perché, in questo caso, i tre anni indicati dal DPCM per effettuare il corso partono dal 21 aprile 2018.
Ricordando che è in corso presso il Ministero della Salute un confronto con i rappresentanti degli odontoiatri e delle ASO per trovare soluzioni alle criticità emerse e cercare di provi rimedio, ad oggi le lavoratrici o i lavoratori che non possono dimostrare i 36 mesi di lavoro come Assistente alla Poltrona non necessariamente devono frequentare il corso per le stesse ore previste dal DPCM per poter essere ammesse all’esame di abilitazione per ottenere l’attestato di qualifica.
“Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sono state demandate alla definizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato”, spiega ad Odontoiatria33 il dott. Tuzio. “Ogni Regione ha perciò piena autonomia nella definizione delle ‘riduzioni’ formative. Sono previsti crediti formativi riconoscibili all’ammissione del corso, per un massimo stabilito dalle singole Regioni, della durata del percorso al netto del tirocinio curriculare sulla base di evidenze relative esclusivamente a percorsi di istruzione e formazione coerenti con i contenuti delle unità di apprendimento”. “Possono essere poi riconosciuti a credito –continua Tuzio- anche i mesi di attività lavorativa maturati alla data del 21 aprile 2018 ai fini della riduzione della durata del tirocinio”.
Anche in questo caso le Regioni avevano la facoltà di decidere in modo autonomo ma rispetto alle “riduzioni formative” indicate prima le differenze sono minime ed il dott. Tuzio le riduzioni in base alla esperienza professionale pregressa che, comunque sarà indicata dall’Ente formatore riconosciuto dalla Regione a cui il lavoratore o la lavoratrice deciderà di presentare domanda di iscrizione. Tirocinio che in caso di ASO assunta potrà in quasi tutte le Regioni essere svolto all’interno dello studio dove già lavorano.
Ma sul tema delle ASO in vista della prima scadenza del 20 aprile 2020 si apre un altro fronte: quello degli ambulatori pubblici dove, in quasi tutti i casi, ad operare come ASO è il personale infermieristico.
Anche negli ambulatori odontoiatrici pubblici, dal 21 aprile 2020, potranno operare come ASO solo personale con attestato di qualifica, o che possono dimostrare una continuità di lavoro negli ultimi 5 anni come Assistente alla Poltrona (in quanto indicato nel proprio mansionario), oppure che gli o le infermiere siano iscritte ad un corso per diventare ASO. Ovviamente anche loro potranno ottenere uno “sconto” sulle ore da frequentare.
Il DPCM 9 febbraio 2018 ha recepito l’Accordo Stato-Regioni sull’individuazione del profilo professionale di Assistente di studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario che svolge attività finalizzate all’assistenza all’odontoiatra. Le mansioni, espressione delle competenze acquisite durante il percorso formativo, sono proprie dell’ASO in quanto definite dal DPCM e non possono essere svolte da chi non abbia conseguito apposito attestato di qualifica/certificazione (ad eccezione di chi vi è esentato per documentata attività lavorativa).